Ancora oggi non si hanno le idee del tutto chiare su chi deve pagare, tra locatore e inquilino, le spese di manutenzione, sostituzione e revisione della caldaia.
Durante il periodo di affitto è il proprietario che deve occuparsi delle riparazioni straordinarie, mentre l’inquilino deve pagare manutenzione ordinaria, controlli e piccole riparazioni. Tra quest’ultime rientrano i problemi dovuti all’uso quotidiano, la sostituzione di apparecchiature dovute a danno accidentale (valvole, saracinesche, pompe di circolazione etc.), la pulizia annuale degli impianti (pulizia filtri, controllo fumi, ecc.), le spese di accensione stagionale dell’impianto e la messa a riposo e la tassa ASL relativa alla verifica dell’impianto.
Mentre il locatore deve occuparsi di tutto ciò che non rientra nella manutenzione ordinaria come la sostituzione dell’intera caldaia, l’installazione, il rifacimento e la manutenzione degli impianti di produzione dell’acqua e di condizionamento, l’installazione e la sostituzione di contatori, e le spese per l’adeguamento alla legge. Dunque se si verificano problemi a causa della vecchiaia dell’impianto o per caso fortuito, è il proprietario che dovrà pagare. Solo ed esclusivamente nel caso in cui i danneggiamenti derivino dall’incuria e dalla negligenza dell’inquilino, il locatore può astenersi dai pagamenti.
Tuttavia, spesso accade che, per evitare future dispute sulla ripartizione delle spese, siano gli stessi contratti di locazione a prevedere per iscritto la suddivisione delle spese, anche con eventuali deroghe.
Ci sono casi in cui il locatore, nonostante i continui solleciti da parte dell’inquilino, non si adopera per sistemare i danni della caldaia che gli spettano. In tal caso l’inquilino potrà pagare a sue spese i lavori e presentare il conto al proprietario ed eventualmente agire anche in via giudiziale per recuperare quanto speso.
Quando la caldaia è condominiale, le spese di manutenzione si dividono tra i condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà.